AssiColf
Documenti necessari 730/2024
Modello 730
-
​
Per le persone fisiche sono previste due modalità per effettuare la dichiarazione dei redditi: con il Modello 730 o con il Modello REDDITI.
Il Modello 730, dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati, si inserisce nel quadro dell’assistenza fiscale. Presenta particolari vantaggi in quanto:
-
il contribuente non deve eseguire calcoli;
-
in caso di risultato a credito il rimborso viene liquidato direttamente nella busta paga a partire dal mese di luglio o nella rata di pensione a partire dal mese di agosto/settembre;
-
in caso di risultato a debito gli importi vengono trattenuti direttamente nella busta paga o nella rata di pensione negli stessi termini previsti per i rimborsi.
CHI PUÒ PRESENTARE IL 730
Possono utilizzare il Modello 730 i contribuenti che devono dichiarare:
-
redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
-
redditi dei terreni e dei fabbricati;
-
redditi di capitale;
-
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
-
alcuni redditi diversi;
-
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Il Modello 730 può essere presentato anche:
-
da chi, pur dovendo dichiarare redditi di lavoro dipendente o assimilati, non ha, al momento della presentazione, un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio; in tal caso l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione viene rimborsato direttamente dall'Agenzia delle entrate; al contrario l’eventuale debito viene pagato direttamente dal contribuente con modello F24;
-
in forma congiunta dai coniugi;
-
per conto di persone incapaci, compresi i minori.
CHI NON PUÒ PRESENTARE IL 730
Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il Modello REDDITI i contribuenti che:
-
devono dichiarare redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
-
devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d’imposta Modello 770;
-
non sono residenti in Italia nell'anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;
-
devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
IL 730 PRECOMPILATO
Dal 2015 l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 precompilato. EÌ€ definito “precompilato” in quanto nello stesso sono giaÌ€ presenti alcuni elementi conosciuti dell'agenzia delle entrate quali i redditi da lavoro e/o pensione, alcuni oneri detraibili quali i premi pagati per assicurazioni sulla vita e/o infortuni, gli interessi passivi pagati sui mutui.
Il 730 precompilato è reso disponibile dal 15 aprile:
-
direttamente al contribuente, che puoÌ€ accedervi utilizzando alternativamente il proprio codice PIN per i servizi telematici rilasciato dall'Agenzia, il proprio codice SPID ovvero il PIN cittadino rilasciato dall'INPS; l’utilizzo di tali codici eÌ€ strettamente personale e non puoÌ€ essere usato da persona diversa dal titolare;
-
tramite il proprio sostituto d’imposta se presta assistenza fiscale (conferendo apposita delega);
-
tramite un CAF o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale (conferendo apposita delega).
​Il contribuente che accede direttamente al suo 730 precompilato può:
-
presentarlo senza apportarvi modifiche. In tal caso, da parte dell’Agenzia delle entrate, non verranno effettuati controlli formali sui dati relativi agli oneri precompilati; su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
-
presentarlo apportando modifiche e/o integrazioni ai dati presenti. In tal caso, da parte dell’Agenzia delle entrate, verranno effettuati controlli su tutti i dati presenti nella dichiarazione, quindi anche su quelli precompilati.
EVENTUALI ERRORI RILEVATI DETERMINANO, OLTRE A MAGGIORI IMPOSTE, ANCHE SANZIONI E INTERESSI A CARICO DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente che presenta il 730 tramite il CAF deve sottoscrivere un apposito documento con il quale può:
-
conferire delega al CAF per l’accesso alla consultazione del 730 precompilato;
-
non conferire delega al CAF per l’accesso alla consultazione del 730 precompilato.
Sia che venga conferita delega all'accesso e alla consultazione dei dati del 730 precompilato, sia che la stessa venga negata, il contribuente deve presentare al CAF tutta la documentazione comprovante gli oneri detraibili e deducibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, le ritenute subite, gli eventuali acconti versati; su tale documentazione il CAF appone il “visto di conformitaÌ€”.
Il controllo formale da parte dell’Agenzia delle entrate eÌ€ effettuato nei confronti del CAF, resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
In caso di errori nell'apposizione del “visto di conformitaÌ€” il CAF puoÌ€ presentare una dichiarazione/comunicazione dati e versare la sanzione sulla maggiore imposta dovuta, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Il CAF provvede a:
-
controllare la documentazione e compilare il 730;
-
effettuare i calcoli delle imposte;
-
presentare la dichiarazione in via telematica all'agenzia delle entrate che provvede a inoltrare il risultato contabile al sostituto d’imposta indicato.
IL MODELLO 730 DEVE ESSERE PRESENTATO AL CAF ENTRO IL 23 LUGLIO