LA NASPI (NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO)
I destinatari Dal primo maggio 2014, la prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, NASpI, ha sostituito Aspi e mini-Aspi, nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro e interessa tutti i lavoratori dipendenti, con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli, per i quali continua a trovare applicazione una normativa specifica. Destinatari I destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro compresi gli apprendisti, gli artisti con contratto di lavoro dipendente, i soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro (dpr 602/70) e i lavoratori a tempo determinato delle aziende pubbliche o esercenti pubblici servizi. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria.
Requisiti e condizioni
Per potere accedere alla prestazione, i lavoratori e le lavoratrici devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
devono trovarsi in stato di disoccupazione;
devono risultare in possesso, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, di almeno 13 settimane di contribuzione;
possono dimostrare di aver lavorato regolarmente per almeno 30 giornate, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.
N.B. Il riconoscimento del diritto alla NASpI è, comunque, subordinato, pena la decadenza, alla regolare partecipazione del lavoratore e della lavoratrice alle politiche attive proposte dai servizi per l’impiego, come previsto dall’art.1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 181/2000.
Quanto spetta
L'importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media imponibile ai fini previdenziali fatta valere negli ultimi quattro anni. Per determinare la retribuzione media si sommano le retribuzioni degli ultimi quattro anni senza tener conto del minimale, si divide per il numero di settimane riscontrate e si moltiplica per 4,33.
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a 1.227,55 euro ( importo stabilito per il 2021).
Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.227,55 euro per il 2021), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.227,55 euro per il 2021) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo peri a 1.335,40 euro (per il 2021).
L'indennità viene ridotta progressivamente mese per mese del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La riduzione del 3% è da applicarsi sull'importo del mese precedente.
DURATA
L'indennità è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle fatte valere negli ultimi quattro anni, escludendo dal computo le settimane che hanno già dato titolo all'erogazione di prestazioni per disoccupazione. Il periodo massimo è di due anni, pari a 104 settimane
La domanda
Per ottenere l’indennità NASpI, la domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per inoltrare la richiesta e avere una corretta consulenza, ci si può rivolgere al nostro ufficio
AssiColf
Corso Dante 42 Bis
10126 Torino TO
Tel. 0110604564 Cell. 3473145939
Mail. caf.assicolf@hotmail.com
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