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Per quali familiari di cittadini stranieri non comunitari è possibile chiedere il ricongiungimento?

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  •  coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;

  •  figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I Minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

  •  genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante oppure;

  • genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;

  •  è consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento.

  • Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore.

Documenti necessari per ricongiungimento famigliare 
Modulo S1
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Modulo S2
Modulo S3
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